La Voce della Legge con l’avvocato Pozzi – Licenziamento per inidoneità fisica: è legittimo?

Uno dei temi più dibattuti durante il periodo di pandemia ha riguardato il blocco dei licenziamenti
17 Marzo 2021

Uno dei temi più dibattuti durante il periodo di pandemia ha riguardato il blocco dei licenziamenti disposto per la prima volta con il DL 18/2020, il “Decreto Cura Italia”. Con questa norma il Governo, per evitare che i lavoratori potessero trovarsi senza un’occupazione durante l’emergenza sanitaria, ha precluso, inizialmente per 60 giorni, la prosecuzione delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020 e il divieto è attualmente in vigore e tale permarrà fino al 31 marzo prossimo (molto probabilmente sarà prorogato fino al 30 giugno) e riguarda prevalentemente i casi di licenziamento collettivo e quelli per giustificato motivo oggettivo.

Ricordiamo che licenziamento per giustificato motivo oggettivo è una tipologia di licenziamento che si concretizza per motivi strettamente correlati all’attività produttiva e ha motivazioni di carattere economico relativi alla vita dell’azienda, che possono andare dalla soppressione della posizione lavorativa, con riorganizzazione del lavoro e delle mansioni, fino alla gestione di una situazione di crisi aziendale.

In questo contesto emerge la sentenza del Tribunale di Ravenna che esamina un caso un po’ particolare della fattispecie, ovvero quella relativa al licenziamento avvenuto per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore.

Il fatto in sintesi

In seguito al giudizio di inidoneità fisica alla mansione reso dal medico competente, il datore di lavoro procedeva a licenziamento del lavoratore risultato inidoneo, adducendo giustificato motivo oggettivo.

Il lavoratore impugnava tempestivamente il licenziamento sulla base della nullità dello stesso ai sensi dell’articolo 46 del D.L.n.18/2020 chiedendo sia la reintegra sul posto di lavoro che il risarcimento del danno e il datore di lavoro, resistendo alla ricostruzione attorea, negava che nel blocco dei licenziamenti attuato dalla menzionata disposizione rientrasse anche licenziamento determinato da sopravvenuta inidoneità alla mansione.

La sentenza

Secondo il giudice di merito il recesso per sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da inidoneità fisica integra gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Esso rientra dunque a pieno titolo nella moratoria stabilita dalla normativa emergenziale correlata alla pandemia Covid-19 e dunque non può legittimamente essere effettuato nel periodo di vigenza della stessa.

In conseguenza di ciò sono derivati la declaratoria di nullità del recesso, l’ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati nelle mensilità di retribuzione decorrenti dalla data del recesso a quella dell’effettivo reintegro.

Tutto ciò in ragione di quanto previsto dall’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo n. 23/2015 che prevede infatti la cosiddetta “tutela piena” (costituita per l’appunto dalla reintegra e dal risarcimento integrale dei danni) in relazione ai casi di «nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge».

 

Avvocato Roberta Pozzi

Bergamo

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