Regione Lombardia rafforza la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con una nuova ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana che dispone, dal 10 giugno al 23 settembre 2026, il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, nei giorni in cui il sistema Worklimate segnali un livello di rischio 'Alto' per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.
Il provvedimento nasce dall'esigenza di contrastare gli effetti delle elevate temperature e delle ondate di calore che caratterizzano sempre più frequentemente la stagione estiva, fenomeni che possono provocare stress termico, colpi di calore e conseguenze anche gravi per la salute dei lavoratori.
La misura si basa sulle 'Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare' approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e utilizza come riferimento operativo le mappe di rischio elaborate nell'ambito del progetto Worklimate di Inail e Cnr. L'ordinanza raccomanda inoltre l'applicazione delle misure preventive previste dalle linee guida in tutte le attività svolte all'aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne, promuovendo anche l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi per la valutazione puntuale del rischio climatico nei luoghi di lavoro.
Tra le novità del provvedimento figura anche la raccomandazione rivolta ai Comuni affinché valutino, in presenza di particolari condizioni climatiche, deroghe temporanee ai regolamenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche per consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più fresche della giornata.
Il divieto non si applica alle Pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio ai relativi appaltatori, quando si tratta di: interventi di pubblica utilità, attività di protezione civile, interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità. In questi casi il datore di lavoro deve comunque adottare misure organizzative e operative adeguate per ridurre il rischio da calore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo nazionali.
Raccomandazioni per tutti i settori
Per tutte le attività svolte all'aperto (ad esempio logistica nei piazzali e nelle baie di carico/scarico) o svolte in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dal clima esterno, si raccomanda: il rispetto delle 'Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare'; l'utilizzo di strumenti tecnologici per monitorare il rischio microclimatico (a esempio termo-igrometri per la rilevazione dell'indice Humidex).
Sanzioni - La violazione dell'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Ruolo dei Comuni - La Regione raccomanda ai Comuni di valutare deroghe temporanee ai limiti sulle emissioni acustiche per consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più fresche della giornata.
Provvedimenti locali - Restano validi eventuali provvedimenti sindacali comunali o territoriali più restrittivi rispetto all'ordinanza regionale.







