Nonostante la voce secondo la quale potesse slittare a mercoledì 25 marzo, nella serata di ieri, 22 marzo, da Palazzo Chigi arriva la firma di Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm dopo le valutazioni sulle richieste delle aziende. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020. (QUA IL TESTO COMPLETO DEL NUOVO DECRETO)
Come anticipato dal premier, chiudono tutte le attività produttive fino al 3 aprile ad eccezione di quelle che erogano servizi di pubblica utilità ed essenziali e contenute nell'elenco (LO TROVI IN FONDO ALL'ARTICOLO). Le imprese avranno tempo tre giorni, quindi entro il 25 marzo, per sospendere l'attività. Le nuove restrizioni son cumulative rispetto al decreto dell'11 marzo e all'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo.
SPOSTAMENTI DA UN COMUNE ALL'ALTRO – “E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, si legge nel nuovo Dpcm”.
IN LOMBARDIA
Come confermato anche da Palazzo Chigi ieri sera, in Lombardia vale ancora pure l'ordinanza (A QUESTO LINK) del presidente di Regione Attilio Fontana con validità fino al 15 aprile e più restrittiva su alcuni aspetti rispetto al nuovo dpcm (chiudono, ad esempio, gli studi professionali e gli alberghi).
“Rivolgendomi a tutti i lombardi – spiega Fontana su Facebook -, dico loro di considerare valida e efficace l'ordinanza che ho firmato ed emanato per tutta la nostra regione. Nella stessa sono contenuti elementi certi e chiari, sia dal punto di vista delle prescrizioni, sia per quanto riguarda le tempistiche”.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
- Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
ELENCO ATTIVITA' CONSENTITE DAL DPCM 22 MARZO 2020